Decisione 7:

L'Autorità ha esaminato il reclamo di un'abbonata Vodafone che, a seguito di una richiesta di accesso alle proprie conversazioni registrate con il call center di Vodafone, ha ricevuto da una società di elaborazione un CD contenente le conversazioni di un altro abbonato. Tuttavia, pur essendo stata immediatamente avvisata dalla reclamante, Vodafone non ha intrapreso alcuna azione di indagine per confermare o smentire l'accaduto, ma si è inizialmente accontentata della risposta dell'elaboratore che non aveva rintracciato la reclamante al telefono, invitandola poi per iscritto, tramite il Difensore dei Consumatori, a restituire il CD, scaricando così sul soggetto la responsabilità di indagare sull'eventuale incidente.

A Vodafone è stato ordinato di soddisfare il diritto inviando il file corretto ed è stata comminata una multa di 40.000 euro per violazione del diritto di accesso del ricorrente ai sensi dell'articolo 15 del GDPR e dell'obbligo di divulgare l'incidente ai sensi dell'articolo 33 del GDPR.

Decisione 5:

L'Autorità ha esaminato il reclamo di un abbonato che, a seguito della richiesta di una nuova connessione Vodafone, ha ricevuto un pacco contenente campioni di prodotti di consumo da parte di una società pubblicitaria che collabora con Vodafone, nonostante la sua obiezione all'utilizzo dei suoi dati per finalità di marketing. Secondo Vodafone, l'invio del pacco non costituiva un'attività promozionale, ma una prestazione accessoria del contratto di servizio di telecomunicazione già stipulato tra le parti, che viene inviato a tutti i nuovi abbonati, senza eccezioni, che si registrano tramite il sito www.vodafonecu.gr, indipendentemente dalle loro scelte in materia di attività promozionali, e l'informazione viene fornita tramite un banner pubblicato su tale sito.

L'Autorità ha ritenuto che il trasferimento a una società pubblicitaria e il relativo trattamento dei dati del ricorrente fossero stati effettuati a fini promozionali, in violazione del principio di liceità, obiettività e trasparenza del trattamento, in quanto non erano necessari per lo scopo del contratto né erano ragionevolmente attesi dall'interessato, che si era espressamente opposto all'uso e al trasferimento dei suoi dati a fini promozionali, mentre non è stato dimostrato che il ricorrente fosse stato pienamente informato ai sensi dell'articolo 13 del GDPR in merito al trattamento in questione. Vodafone è stata multata di 10.000 euro e le è stato ordinato di adeguare la sua prassi in relazione a questi vantaggi aggiuntivi in modo appropriato per fornire agli interessati informazioni complete e la possibilità di opporsi.

DPA

Fonte/Autore:dpa.gr

I commenti sono disabilitati.